1. Ai fini della presente legge, si intende per «prodotto editoriale elettronico» la pubblicazione quotidiana o periodica edita in forma elettronica mediante la rete internet.
1. Le imprese operanti nel settore editoriale, che pubblicano prodotti editoriali elettronici destinati alle comunità italiane all'estero, possono fruire dei contributi stabiliti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.
2. All'erogazione dei contributi in favore delle imprese di cui al comma 1, che pubblicano prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità degli italiani all'estero, dedicati in misura prevalente all'informazione politica, economica e sociale, alla diffusione della lingua italiana fra le nuove generazioni e allo sviluppo del turismo in Italia, è riservata una quota non inferiore a 10 milioni di euro dell'ammontare complessivo dei contributi erogati ai sensi delle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.
1. I contributi a carico del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione al finanziamento e i criteri di valutazione delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per la formazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5, secondo princìpi di qualità e di pluralismo dell'informazione. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono
a) il prodotto editoriale elettronico deve essere pubblicato nella sola lingua italiana;
b) il prodotto editoriale elettronico deve essere registrato presso il tribunale competente per territorio, secondo l'ordinamento dello Stato nel quale ha sede l'impresa editrice;
c) deve essere assicurata l'osservanza della vigente legislazione italiana in materia di editoria.
1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati sulla base di un piano di ripartizione predisposto dal Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.